Il 25 settembre è entrato in vigore il D.L. n.84/2024, che si propone di armonizzare con l’ordinamento italiano il regolamento europeo 2024/1252 sulle materie prime critiche.

Il 25 settembre è entrato in vigore il D.L. n.84/2024, che si propone di armonizzare con l’ordinamento italiano il regolamento europeo 2024/1252 sulle materie prime critiche. Come potete osservare si disciplina il riconoscimento di impianti di riciclo di questi materiali come prioritari a livello comunitario (in merito è atteso anche un provvedimento da parte del MASE). Si segnala in particolare l’art. 11, che prevede l’istituzione presso il MITI di un registro delle imprese e del catene del valore strategiche, al quale dovranno essere trasmessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami metallici.
Si deve al riguardo anche segnalare l’art. 14 che modifica l’art. 30 del d.l. 21.3.2022, n. 21, che a seguito della modifica recita come segue:
1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2.

((I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902)) della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale ((comune)), anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica di cui al comma 2, qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell’arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni. ((Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2)).

LINK – Regolamento materie prime critiche

LINK – d.l. 84.24

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