La disciplina vigente non consente, in termini generali, di passare da una messa in riserva di rifiuti ad un’altra, ossia da un’operazione R13 ad un’altra R13. Infatti, tale divieto si può desumere dalla stessa definizione fornita dall’Allegato C, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006, che individua l’operazione R13 come “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”. Tale nozione è peraltro identica a quella originaria contenuta nell’Allegato II[1] alla Direttiva 98/2008/Ce, dalla quale discendono le modifiche al D.L.vo 152/2006 ed all’Allegato C, per l’adeguamento della disciplina nazionale rifiuti con quella comunitaria.
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