L’articolo 184, comma 5, del D.L.vo 152/2006, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L.vo 116/2020, dispone espressamente che la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte da SNPA approvate con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano[1].
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Foto – Ilsole24ore