Trasporto rifiuti: fin dove arriva la responsabilità del trasportatore? Le nuove regole del FIR

L’art. 193, comma 4, del D.L.vo 152/2006 stabilisce che il formulario sia compilato, datato e firmato dal produttore o detentore e che sia sottoscritto altresì dal trasportatore. A questo punto ci si chiede se la sottoscrizione apposta dal trasportatore, sovente un semplice conducente della ditta di trasporto, in calce al formulario, possa essere di per sé considerata come piena assunzione di responsabilità per la regolarità di tutto quanto indicato nel formulario medesimo, sia in ordine alle modalità di trasporto sia in ordine alla rispondenza al vero della descrizione dei rifiuti.

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