La Corte di Cassazione Penale, Sez. III, con la sentenza n. 1503 del 23 aprile 2021 ha dato importanti indicazioni in merito a quando i veicoli debbano essere qualificati come “fuori uso”. In particolare, la Cassazione ha chiarito che in applicazione del D. lgs. n. 209/2003 “si intende per veicolo fuori uso o il mezzo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, o quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacente in area privata” (di stesso avviso si veda: Sez. 3, Sentenza n. 40747 del 2/4/2013, De Mariani, Rv. 257283).
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