I rifiuti in uscita da operazioni di recupero (“output”, come il combustibile solido secondario-Css) non possono essere raggruppati in deposito temporaneo poiché già sottoposti a un trattamento autorizzato. Quindi, già sono state avviate le attività di gestione dei rifiuti, mentre il deposito temporaneo le deve precedere. Il ministero approda a questa conclusione con la risposta del 16 luglio 2024 n. 131178 all’interpello della Regione Lazio sui rifiuti prodotti o decadenti dalle operazioni condotte negli impianti intermedi di trattamento meccanico (Tm) e di trattamento meccanico e biologico (Tmb).
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Fonte articolo Il Sole 24 Ore