Il Governo ha presentato il 26 febbraio 2024 un decreto legge (il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dovrà emanare entro il 1 aprile un decreto attuativo) per introdurre incentivi finanziari per le imprese che intendono investire sulla sostenibilità ambiente – quindi anche nell’economia circolare – che si somma al già operativo strumento denominato Transizione 4.0, per una disponibilità finanziaria complessiva di quasi 13 Mld di euro.
Transizione 5.0 ha una dotazione finanziaria di 6,3 mld euro per il biennio 2024-2025 e prevede incentivi fiscali per le imprese, in forma di credito di imposta, a sostegno degli investimenti per la transizione digitale ed energetica.
Il Piano è rivolto a tutte le imprese che effettuino «nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio nazionale, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.
Sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria (liquidazione, fallimento, ecc) o che hanno ricevuto sanzioni interdittive; è necessario inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e sui contributi previdenziali.
Per accedere all’incentivo occorre effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali (macchine, tecnologie, robot, ecc.) e immateriali (software, ecc.) indicati negli allegati A e B alla legge di bilancio per il 2017 relativi al piano «Industria 4.0».
Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.
La riduzione deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento. Se la riduzione dei consumi è superiore cresce la misura dell’incentivo.
Il Piano prevede anche altre due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione.
Sono quindi previsti crediti d’imposta per le imprese che investiranno in:
• Acquisto di beni strumentali materiali o immateriali;
• Acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse);
• Spese per la formazione del personale in competenze per la transizione ecologica.
I 6,3 miliardi sono così distribuiti:
– 3.780 milioni per i beni strumentali;
– 1.890 milioni per autoproduzione e autoconsumo di energia;
– 630 milioni per la formazione (nel limite del 10% dell’investimento complessivo e fino a un massimo di 300 mila euro).
Il sistema di agevolazione prevede 9 diverse aliquote, determinate dall’ammontare dell’investimento e dei risultati in termini di risparmio energetico.
Laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote del credito d’imposta sono:
– 35% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
-15% per investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni
-5% per investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di euro per anno.
Le aliquote salgono ulteriormente (fino al 40% e al 45%) se l’investimento realizza riduzioni dei consumi energetici ancora più elevate (rispettivamente superiori al 6% e al 10%).
I progetti dovranno essere certificati da valutatori indipendenti che attestino, ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
Una certificazione ex post dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti.
Per le PMI le spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione sono rimborsabili, sotto forma di credito di imposta aggiuntivo, fino a un massimo di 10.000 euro.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che hanno ad oggetto gli stessi costi purché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Non è cumulabile con il credito d’imposta Transizione 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Sud.
Nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, non sono agevolabili gli investimenti per:
a) attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione ETS che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico;
d) attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.”
Il testo è ora all’esame del Parlamento per la sua conversione in legge ed è consultabile al seguente indirizzo: Gazzetta Ufficiale