In tema di definizione di rifiuto ex art. 183, co. 1, lett. a), d. lgs. n. 152/2006, per stabilire se una sostanza o un oggetto siano da considerare rifiuto, non occorre individuare gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre fare riferimento al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. Pertanto, non può effettuarsi un’automatica equiparazione tra i “rifiuti”, come sopra individuati, e le autovetture in giudiziale sequestro, o parti di esse, giacenti nell’area, di pertinenza del custode.
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