Banda dei “trapianti auto”: macchine rubate e fatte a pezzi per vendere pezzi di ricambio

“Il meccanismo era semplice, attuato attraverso documenti che attestavano fittizie #esportazioni di auto all’estero. E invece di varcare la frontiera, le auto trovavano precario alloggio nello stabilimento dove avveniva lo smontaggio scientifico”

Questo è uno dei profili di illegalità che si celano dietro alla pratica di radiazione per esportazione all’estero di veicoli: il veicolo radiato per esportazione non viene effettivamente esportato ma rimane in territorio nazionale dove viene #cannibalizzato dei pezzi di ricambio e ciò che ne rimane viene ceduto in maniera illegale ad impianti non autorizzati. Anche in tal caso si determinano effetti negativi sia a livello ambientale (i veicoli vengono smontati senza le necessarie cautele previste dalla normativa e spesso abbandonati in maniera incontrollata sul territorio) che nei confronti delle imprese italiane. A questo ultimo riguardo va inoltre aggiunto un ulteriore effetto negativo che consiste nella sottrazione di grandi quantità di materiale, sia destinato ai centri di #demolizione che reimmettono nel mercato ricambi usati, sia centinaia di migliaia di tonnellate di #rottami di ferro che necessitano all’industria siderurgica nazionale e che la stessa è poi obbligata ad importare da altri Stati.
La legge c’è per contrastare il fenomeno: lettera g), comma 1, articolo 5 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, la quale prevede che “la cancellazione (dal PRA) è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a #revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione”.
Tale disposizione legislativa doveva entrare in vigore il 1°luglio 2018 ma è stata prorogata al 1° gennaio 2019. Il rischio è che l’entrata in vigore venga ulteriormente #prorogata in quanto tale disposizione è contenuta all’interno delle norma che instituisce il Documento Unico di Circolazione.
Si ribadisce che l’obbligo della revisione del veicolo come condizione necessaria per la sua cancellazione dal PRA, è da subito applicabile e non è obbligatoriamente legata al Documento Unico di Circolazione, quindi ci si appella alle istituzioni affinché l’entrata in vigore della sola disposizione di cui alla lettera g), comma 1, articolo 5 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, non venga ulteriormente procrastinata.

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