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La III sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5046 del 9.2.2026 ha disposto che:
I veicoli fuori uso sono classificati come rifiuti pericolosi (categoria 160104 allegato D della parte 4 del T.U.A.) dal vigente d.lgs. n. 152/2006, allorché non siano stati bonificati mediante l’eliminazione dei materiali inquinanti. La natura di rifiuto non è esclusa né dalla stipulazione di un accordo di cessione a terzi, né dal riconoscimento di un valore economico al bene oggetto di trasferimento, dovendosi avere riguardo alla condotta e alla volontà del detentore di disfarsene, e non all’utilità economica eventualmente ritraibile dal cessionario. L’indagine deve, pertanto, essere condotta “a monte”, con riferimento al rapporto tra il bene e il suo produttore o detentore e, segnatamente, alla volontà o necessità di questi di disfarsene, non potendosi valorizzare esclusivamente la prospettiva del cessionario, pena la creazione di aree di impunità attraverso accordi strumentali volti a elidere una qualità del bene già acquisita e penalmente rilevante. Ne consegue che la mera suscettibilità di riutilizzazione economica di una sostanza o di un oggetto non esclude, di per sé, la sua qualificazione come rifiuto (art. 183, co. 1, lett. a), d.lgs. 152/2006). La qualifica di titolare d’impresa, ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice, può essere desunta da elementi fattuali univoci, quali la presenza esclusiva dell’agente sul luogo e l’esercizio dell’attività tipica in assenza di elementi contrari o di giustificazioni fornite dall’imputato. Nel caso di specie, la presenza di parti di veicoli non bonificati (lattine di olio motore esausto, stracci intrisi di olio, assenza dei mezzi necessari alla bonifica) e l’accatastamento alla rinfusa, in area esposta agli agenti atmosferici nei pressi dell’officina, di oggetti non più suscettibili dell’originaria utilizzazione o giunti a fine ciclo di impiego, integra la nozione di rifiuto ai sensi della normativa vigente.
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