Costituisce il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” il mantenimento di un veicolo fuori uso al fine di ricavarne pezzi di ricambio senza manutenere l’automobile ancora contenente tutti i liquidi e le componenti che hanno potenzialità inquinanti. Il reato previsto all’articolo 256 del Codice dell’ambiente colpisce la condotta di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non.
La Corte di cassazione – con la sentenza n. 13282/2025 – ha perciò rigettato l’appello convertito in ricorso per cassazione in quanto all’imputato era stata comminata la sola ammenda che, in base alla Riforma Cartabia, rende le decisioni di primo grado inappellabili e ricorribili solo per vizi di legittimità davanti alla Suprema corte.
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Fonte articolo Rai New it